REGISTRO – Contratti di locazione e affitto

Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affi tto e locazione di immobili che decorrono dall’1-10-2016 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l’imposta relativa all’annualità successiva che decorre dall’1-10-2016. I contratti di affi tto di fondi rustici stipulati nel corso del 2016 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2017.
Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall’art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Uffi ciale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modifi cazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Uffi ciale n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:
● per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affi tto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
● dall’1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;
● l’aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affi tti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l’intera durata del contratto;
● per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l’aliquota dell’1% disposta con l’art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modifi cazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento Ordinario n. 183 alla Gazzetta Uffi ciale n. 186 dell’11-8-2006);
● l’imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
● dall’1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l’indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all’1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell’imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
● l’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati;
● per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l’attestazione di prestazione energetica (Ape) dell’immobile, come previsto all’art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modifi cato dall’art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23-12-2013)
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21-2-2014);
● dall’1-1-2016 è stata abrogata la disposizione che vietava il pagamento in contanti, ancorché inferiori a 1.000 euro, dei canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; poiché dall’1-1-2016 il limite di 1.000 euro è stato elevato a 3.000 euro, i canoni di locazione possono essere pagati in contanti se di importo inferiore a 3.000 euro. Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano
le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (Gazzetta Uffi ciale n. 266 del 12-11-2004).
Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (Gazzetta Uffi ciale n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall’8-6-2006. Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell’imposta di registro e dell’eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 26/E dell’1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:
● i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il modello RLI;
● le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;
● per i contratti in corso non è dovuta l’imposta di registro annuale.
È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l’opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specifi cato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.
Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l’Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni » consultabile sul sito dell’Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell’imposta di registro e integrale applicazione dell’imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.