Olio: nuovo quadro sanzionatorio

estrazione olio di oliva

Approvato dal Consiglio dei ministri del 25 febbraio il disegno di legge sugli illeciti agroalimentari che si pone come obiettivo l’aggiornare le attuali norme, risalenti anche agli inizi del ‘900. All’interno del testo contro le agromafie sono incluse, all’articolo 12, le norme di revisione del quadro sanzionatorio sulla contraffazione nel comparto dell’olio d’oliva.

L’attuale classificazione degli oli d’oliva, infatti, è stabilita dalla regolamentazione dell’UE che ha introdotto, relativamente alle caratteristiche che devono possedere le diverse categorie di olio, elementi non previsti all’epoca in cui fu emanata la legge italiana inerente le sanzioni (la legge 1407 del 1960 attualmente in vigore), ad esempio le caratteristiche organolettiche o quelle legate all’evoluzione analitico-scientifica. Inoltre, non vengono previste alcune tipologie di esame per la classificazione degli olii di oliva.

Giuseppe-L-Abbate
il sottosegretario Giuseppe L’Abbate

«Per questo – dichiara il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate – già da componente della Commissione Agricoltura della Camera ho presentato una proposta di legge per integrare il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 con disposizioni che consentano di adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni comunitarie, creando una sorta di ‘testo unico’ sanzionatorio. Norme che ora approdano all’interno del ddl sugli illeciti agroalimentari per poi aprirsi al doveroso confronto parlamentare. L’obiettivo – prosegue Giuseppe L’Abbate – è quello di far sì che strumenti, tecniche e caratteristiche divenute scientificamente obiettive per stabilire le diverse tipologie e qualità di olio di oliva siano utilizzabili per legge, sostenendo e agevolando il già ottimo lavoro dell’Icqrf, rassicurando i consumatori sull’olio d’oliva che stanno acquistando nonché tutelando i produttori di qualità».

Vengono, dunque, superati tutti i dubbi interpretativi che in diverse controversie giudiziarie hanno vanificato il lavoro di controllo dell’Ispettorato centrale repressione frodi. Divengono sanzionabili olii classificati come extravergine di oliva ma risultati vergine di oliva all’esame organolettico. Inoltre, ad esempio, si sanziona il cosiddetto olio «deodorato» venduto come olio extravergine di oliva, e conforme a tale categoria a livello di requisiti intrinseci, ma ottenuto in maniera illecita con l’ausilio di un processo di deodorazione che invece caratterizza l’ottenimento degli olii raffinati e non degli olii vergini di oliva.