Lo scorso 6 agosto è entrato in vigore il decreto legge n. 105 che prevede nuove norme «per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».
Oltre alla proroga al prossimo 31 dicembre dello stato di emergenza per la gestione complessiva della pandemia in corso, il decreto legge stabilisce, per l’accesso del pubblico ad alcuni servizi e attività, l’obbligo di possesso del cosiddetto Green pass sanitario (anche definito «certificazione verde Covid-19»).
Il Green pass è una certificazione, rilasciata dal Ministero della salute, che comprova, per il periodo di validità decorrente dalla data del rilascio, l’avvenuta vaccinazione o la guarigione dopo la malattia.
Fra le attività soggette, per l’accesso del pubblico, a obbligo di possesso del Green pass, diverse possono riguardare anche le aziende agricole che offrono servizi agrituristici, di fattoria didattica e di agricoltura sociale:
- ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei e mostre;
- piscine, palestre, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso.
Come si vede, la lista non comprende i servizi di alloggio turistico in quanto tali, come il solo pernottamento, ma molte delle attività collaterali legate alla cosiddetta multifunzione.
Responsabili delle verifiche sul possesso e la regolarità del Green pass sono i gestori delle citate attività che, in caso di omissioni o negligenze rilevate dalle autorità di Pubblica sicurezza (che effettua controlli a campione), sono soggetti a una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 27/2021
Anche gli agriturismi alle prese con il Green pass
di G. Lo Surdo
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