L’Agenzia delle Dogane, con una nota del 3 dicembre scorso (circolare 47/2020) ha chiarito che le nuove disposizioni in materia di piccoli depositi (fino a 25 metri cubi) e impianti di distribuzione collegati a serbatoi fino a 10 metri cubi, non si applicano al gasolio agricolo.
Agricoltori esclusi, quindi, dai nuovi obblighi di comunicazione e di tenuta del registro di carico e scarico del gasolio agricolo. «Sarebbe stato l’ennesimo laccio burocratico su un settore che in materia è già adeguatamente monitorato» afferma con soddisfazione la Cia-Agricoltori Italiani.
Nel dettaglio, precisa Cia, l’obbligo, che scatterà dal primo gennaio 2021, fa salvi gli imprenditori agricoli ed esclude anche gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi.
Le motivazioni alla base di questo giustificato esonero sono quelle già sostenute da tutti i rappresentanti del settore agricolo. Infatti, ricorda Cia, l’assegnazione di carburante per usi agricoli deve già sottostare a una procedura, prevista dal dm 454/2001, che stabilisce la predeterminazione dei quantitativi di carburante da assegnare, obbliga alla tenuta del libretto di controllo e prevede la dichiarazione di avvenuto impiego del carburante nell’uso agricolo.
Ulteriori adempimenti avrebbero creato soltanto un appesantimento burocratico e costi aggiuntivi a carico degli agricoltori.
Soddisfazione è stata espressa anche da Gianni Dalla Bernardina, presidente di Cai, Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani, secondo cui «I chiarimenti ministeriali sono stati quanto mai opportuni, perché fugano ogni possibile dubbio».