Assicurazione obbligatoria per tutti i mezzi agricoli anche se fermi

Dal 23 dicembre scorso è scattato l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli a motore anche se non utilizzati in aree pubbliche o fermi in rimessa, compresi trattori e altri mezzi agricoli. Lo prevede il decreto legislativo 184/2023, che recepisce la direttiva UE 2021/2118.

La disposizione si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo (se a combustione interna o elettrico), dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento, anche se impiegato esclusivamente in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni. Interessa quindi tutti i trattori o altri veicoli agricoli a motore anche se non utilizzati o circolanti esclusivamente in azienda, compresi i rimorchi.

La norma stabilisce anche alcune deroghe, ad esempio quando l’utilizzo del mezzo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario (o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all’annualità.

In mancanza di copertura assicurativa anche per i veicoli fermi è prevista una sanzione amministrativa tra 866 a 3.464 euro, che raddoppia in caso di recidiva, nonché il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3/2024
Obbligo Rca per tutti i trattori, anche se fermi
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