Non si può dire, come da più parti è stato fatto in occasione della conversione in legge del cosiddetto decreto dignità, che in Italia sono stati reintrodotti i voucher. In realtà, sono state soltanto apportate delle modifiche minimali al regime vigente del contratto di prestazione occasionale, un sistema burocratico complesso che mal si concilia con le tempistiche delle aziende agricole, come ha dimostrato lo scarso utilizzo finora di tale strumento.
Nel merito, le modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale si concretizzano sostanzialmente in alcune semplificazioni burocratiche che dovrebbero consentirne una gestione più agevole da parte delle imprese agricole. Ma una serie di limitazioni restringe fortemente il campo di applicazione della relativa disciplina, restrizioni che non sono state riviste dal decreto dignità e che, dunque, sono tuttora vigenti per le imprese agricole.
Eccole in breve:
- il contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato dai datori di lavoro con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- i compensi percepiti da ciascun lavoratore non possono superare, nel corso di un anno civile, i 5.000 euro (massimo 2.500 euro ad azienda);
- il valore delle prestazioni totali di cui può avvalersi ciascuna azienda non può superare, nell’anno, i 5.000 euro;
- deve essere riconosciuto un compenso minimo giornaliero di almeno 4 ore.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 31/2018 a pag. 8
Voucher lavoro, deluse le aspettative delle imprese agricole
di T. Pagano
L’articolo completo è disponibile anche sulla Rivista Digitale