Definire le modalità attuative dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 previsto nella legge di conversione del cosiddetto decreto Rilancio rischia di essere tutt’altro che semplice.
Al di là della soddisfazione per lo stanziamento di 426, 1 milioni di euro per la riduzione del costo del lavoro in agricoltura, da un punto di vista tecnico preoccupano alcune imprecisioni nella formulazione che potrebbero comportare difficoltà nell’applicazione pratica della misura agevolativa.
Una questione riguarda, per esempio, l’ambito di applicazione dell’esonero. Si pone infatti la questione di individuare le imprese operanti nelle filiere indicate nel provvedimento, considerato che la gran parte delle aziende agricole non svolge un’unica attività. Potrebbe infatti accadere che nel decreto attuativo della norma vengano individuati i codici ATECO dei soggetti aventi diritto, col rischio di escludere qualcuno.
Il decreto attuativo inoltre dovrà stabilire come l’esonero si applichi concretamente, considerato che la norma non fa distinzioni tra categorie di lavoratori (operai, quadri, impiegati, dirigenti) e che, mentre per gli operai agricoli il pagamento della contribuzione relativa ai primi due trimestri è posticipata (settembre e dicembre), per le altre categorie (quadri, impiegati, dirigenti) è stato invece (già) effettuato mensilmente.
Resta infine da verificare se l’importo stanziato sarà sufficiente a garantire l’esonero contributivo totale per tutti i datori di lavoro operanti nei comparti considerati e per tutto il primo semestre. L’esonero potrebbe pertanto tradursi nella pratica in una riduzione contributiva.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 25/2020
Decontribuzione ok, ma i criteri applicativi sollevano dubbi
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