Gli agricoltori che hanno prestiti con le banche assistiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (pmi) e hanno beneficiato di una moratoria, di un allungamento della durata del piano di ammortamento o di un’altra forma di rinegoziazione delle condizioni contrattuali potranno essere ammessi a una nuova operazione finanziaria garantita.
Ci sarà infatti una modifica delle disposizioni operative del Fondo pmi che elimina una restrizione, favorendo così più agevoli condizioni di accesso al credito.
Attualmente le regole di funzionamento del Fondo di garanzia per le pmi consentono all’impresa di presentare richiesta di prolungamento della durata del prestito e della relativa garanzia.
Quando si verifica una rinegoziazione, il prestito viene classificato come esposizione deteriorata, il che impedisce al soggetto beneficiario di perfezionare una nuova operazione finanziaria, fino alla regolare estinzione del mutuo in essere.
Le condizioni di accesso
A seguito della richiesta di prolungamento della durata della garanzia, un’esposizione cessa di essere deteriorata ove si verifichino tutte le seguenti condizioni previste al paragrafo 6, articolo numero 47-bis del regolamento europeo n. 575/2013, tra cui:
- sia trascorso almeno un anno dalla data di concessione del prolungamento della durata dell’operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate;
- le esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come deteriorate.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 38/2024
Nuovi finanziamenti: ok anche con mutui in moratoria
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