Lo scorso mese di agosto è entrato in vigore il decreto legislativo n. 105/2022 in materia di maternità, paternità e congedi parentali, finalizzato a «conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare».
Sulle novità apportate dal decreto si è recentemente espresso l’Inps con circolare n. 122 del 27 ottobre scorso (precedentemente, lo stesso Inps aveva pubblicato il messaggio n. 3066 del 4-8-2022 e l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva fornito indicazioni con la nota n. 9550 del 6-9-2022).
Tra le principali novità introdotte vi è il nuovo congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre ed è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i domestici e gli agricoli a tempo determinato.
Esso dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, corrisposta mediante anticipo da parte dei datori di lavoro e successivo conguaglio degli importi con l’Inps, salvo alcuni casi specifici in cui l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto
Il decreto aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei a nove mesi totali.
Inoltre, per la prima volta, viene riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi il diritto a 3 mesi di congedo parentale. Il provvedimento, infine, introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 3t/2022
Come cambiano i congedi parentali
di T. Pagano
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