Rispetto al testo iniziale che aveva reintrodotto i buoni lavoro anche nelle campagne, la versione definitiva della legge di Bilancio 2023 approvata nei giorni scorsi dal Governo esclude nuovamente il settore agricolo dal perimetro di applicazione del contratto di prestazione occasionale disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto-legge 50/2017.
La novità è data dalla possibilità, da parte delle imprese agricole, di ricorrere a un istituto contrattuale ad hoc, ma solo in via sperimentale per il biennio 2023-2024, il cui scopo è garantire la continuità produttiva e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.
La fattispecie, introdotta dall’articolo 1, comma 344 della legge di Bilancio, è quella delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, per attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
Potranno essere contrattualizzate con questa forma flessibile, ma solo in parte semplificata, unicamente disoccupati, anche percettori del reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali e di indennità di disoccupazione, pensionati, studenti di età inferiore a 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.
Perplessità sul provvedimento sono state espresse dalle organizzazioni datoriali e anche da quelle dei lavoratori. In particolare, l’attesa semplificazione burocratica ancora non si vede: gli adempimenti a carico dell’impresa risultano infatti analoghi a quelli del lavoro dipendente.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 1/2023
Lavoro agricolo, sui voucher il Governo cambia rotta
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