Le imprese agricole, della pesca, dell’acquacoltura, dell’agriturismo che beneficiano dell’esonero straordinario del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 sono in attesa delle istruzioni dell’Inps per poter presentare la domanda.
Il regime di aiuto straordinario è stato istituito con l’articolo 222 comma 2 della legge 77/2020 (decreto Rilancio) e va a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, all’allevamento, all’ippicoltura, alla pesca e all’acquacoltura.
Il decreto contiene un allegato dove sono riportati i codici ATECO delle attività ammesse.
Le imprese beneficiarie saranno così esonerate dai versamenti che sono scaduti lo scorso 16 settembre 2020 e da quelli in scadenza il 16 dicembre prossimo (ciò in quanto l’esonero riguarda la contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020). Per consentire la regolare applicazione del regime di aiuto l’Inps ha temporaneamente sospeso le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il primo trimestre 2020.
Sulla base delle precisazioni ministeriali, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
I datori di lavoro che hanno sospeso il versamento del 16 settembre scorso, in attesa della presentazione della domanda non saranno tenuti ad eseguire il pagamento. Coloro che hanno invece provveduto al regolare versamento della contribuzione in scadenza lo scorso 16 settembre, potranno portare in compensazione l’importo pagato in più con la contribuzione dovuta per i prossimi trimestri.
Codici ATECO delle attività ammesse
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 36/2020
Decontribuzione, domande in attesa delle istruzioni Inps
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