Un credito d’imposta può essere trasferito da una società di persone ai rispettivi soci, per la parte non utilizzata, in proporzione delle quote di partecipazione. L’importante chiarimento fornito nei giorni scorsi dall’Agenzia delle entrate interessa soprattutto le società semplici agricole che determinano catastalmente il reddito imponibile e non hanno dipendenti, le quali non hanno quindi rilevanti imposte dirette o Irap, ovvero contributi da versare, e avrebbero avuto difficoltà nell’utilizzo del beneficio.
Le società devono indicare nel quadro RU della propria dichiarazione il credito d’imposta maturato e residuo da compensare, oppure da attribuire ai soci; i soci a loro volta dopo aver indicato nella dichiarazione dei redditi il credito d’imposta attribuito possono compensarlo.
Per il 2020 viene previsto un credito d’imposta per chi acquista beni strumentali nuovi. Il credito d’imposta è applicabile da tutte le imprese, anche a quelle con attività rientranti nella determinazione catastale del reddito, oppure con redditi determinati forfettariamente.
Il credito d’imposta va calcolato nella misura del 6% del costo di acquisto, nel limite di 2 milioni di euro di investimento. Nel caso di acquisto di beni strumentali del tipo Industria 4.0, ovvero ad alta digitalizzazione e innovazione tecnologica, il credito d’imposta è del 40% del costo fino al limite massimo di investimento di 2,5 milioni. È infine previsto un credito d’imposta del 15% del costo dell’investimento per l’acquisto dei software connessi ai beni ad alta tecnologia e digitalizzazione.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 10/2020
Credito d’imposta verso la piena operatività
di D. Hoffer
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