L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 22/E del 21 luglio scorso ha fornito ulteriori importanti chiarimenti per la fruizione del contributo a fondo perduto spettante alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, completando le indicazioni già fornite con la circolare n. 15/2020.
Il contributo deve essere chiesto all’Agenzia delle entrate entro il 13 agosto prossimo presentando telematicamente l’apposito modello.
Il contributo spetta a chi ha un volume d’affari 2019 non superiore a 5 milioni di euro, quando l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile risulta inferiore ai 2/3 dello stesso dato di aprile 2019.
Calcolo del contributo
Il contributo va calcolato nella misura del 20% della differenza di fatturato nel caso di ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, 15% nel caso di ricavi non superiori a 1 milione, o del 10% nel caso di ricavi 2019 fino a 5 milioni di euro. Tuttavia, il contributo minimo è comunque di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.
Per i soggetti con inizio attività nel 2019, o con domicilio fiscale o sede operativa fiscale in comuni già colpiti da calamità al 31 gennaio spetta in ogni caso almeno il contributo minimo. Su quest’ultimo punto va evidenziato che sta emergendo parecchia incertezza, in quanto le istruzioni alla compilazione del modello di richiesta del contributo forniscono solo un primo elenco esemplificativo di comuni che alla data di insorgenza dell’emergenza coronavirus (31-1-2020) si trovavano già stato di calamità, evidenziando però che tale elenco è a titolo indicativo e non esaustivo.
Per individuare i comuni colpiti da eventi calamitosi, con stati di emergenza in atto a fine gennaio, nel cui territorio le imprese possono chiedere il contributo minimo anche in assenza del calo di fatturato, bisogna quindi far riferimento ai vari provvedimenti, delibere e ordinanze emanati anche a livello locale (sono molti), per i quali però non esiste un elenco ufficiale completo.
L’Agenzia nella circolare n. 22 specifica che, nelle ipotesi in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 sia in aprile 2020, anche in presenza di attività a carattere stagionale, non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato. Pertanto, tali soggetti non sono inclusi tra coloro che possono fruire del contributo, a parte i citati casi in cui abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, oppure abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da stati di emergenza ancora in atto.
Gli imprenditori agricoli in regime Iva di esonero per la verifica della riduzione del fatturato devono considerare unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di terzi che hanno emesso apposita autofattura.
Pertanto, in assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo. Nel caso in cui i medesimi soggetti, iscritti al Registro delle imprese, operino esclusivamente nei confronti di consumatori finali, è necessario far riferimento all’eventuale documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di esonero.
L’Agenzia delle entrate chiarisce definitivamente che, nel calcolo per la verifica della diminuzione del fatturato vanno inclusi i passaggi interni. Nella circolare viene infatti riportato che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare, devono essere considerate tutte le fatture attive con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio ma relative a operazioni effettuate nel mese di aprile e, di conseguenza, sono incluse anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dall’azienda. Si ricorda che nel fatturato vanno considerate anche le cessioni di beni strumentali.
Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). Qualora il soggetto abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa nel calcolo.
Chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la posizione restituendo spontaneamente il dovuto con relative sanzioni e interessi.
Con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento spontaneo del contributo non spettante tramite il modello F24 (cosiddetto F24 Elide); non è consentita la compensazione. Non si applicano le sanzioni se è presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale, oppure nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo.
Daniele Hoffer