Dal 2025 gli allevatori italiani di bovini da latte che intendono aderire alla pratica ecologica del benessere animale, con certificazione nell’ambito del Sistema di qualità nazionale (Sqnba) e con impegno di pascolamento (Ecoschema 1, livello 2), sono tenuti a rispettare il disciplinare di produzione recentemente pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (decreto 23-10-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre scorso).
Questo provvedimento approva i requisiti di certificazione relativi a 5 tipologie di allevamento, tra i quali quello relativo ai bovini da latte in stalla di dimensione superiore a 50 capi nelle aree di pianura e collina e a 90 capi per le aziende con strutture ricadenti in zone di montagna..
Elementi dell’ecoschema 1, livello 2
L’intervento è riservato agli allevamenti bovini (da carne, da latte e a duplice attitudine e agli allevamenti suini allo stato brado) che aderiscono al Sqnba ed eseguono il pascolamento, il cui controllo è attestato dagli organismi di certificazione. L’accesso all’intervento è possibile per ciascuna delle categorie previste in ambito Classyfarm (ad esempio, le sole vacche in asciutta o le sole manze), anche attraverso un numero di animali inferiore rispetto a quelli detenuti in stalla.
L’impegno del pascolamento si considera assolto quando sono soddisfatti i criteri di seguito indicati:
- l’operazione è svolta in uno o più turni annuali;
- la durata complessiva del pascolamento deve essere pari ad almeno 60 giorni;
- il carico minimo di bestiame al pascolo deve superare la soglia di 0,2 Uba/ha/anno, fatta eccezione per i pascoli situati a elevate altitudini rispetto al livello del mare, oppure con pendenza superiore al 30%. In questi casi la soglia minima scende a 0,1 Uba/ha/anno;
- il carico massimo del bestiame al pascolo non deve risultare superiore a 2 Uba/ha/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e a 4 Uba/ha/anno negli altri casi;
- in riferimento ai limiti di densità del bestiame al pascolo è necessario verificare l’esistenza di eventuali norme delle Regioni e delle Province autonome che possono stabilire parametri diversi da quelli fissati nei provvedimenti nazionali;
- il pagamento è concesso con priorità al detentore dell’allevamento. In presenza di soccida il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvi diversi accordi tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame a un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è riconosciuto con priorità al detentore principale.
Le disposizioni nazionali per il funzionamento dell’Ecoschema relativo alla certificazione Sqnba con pascolamento sono contenute nel decreto n. 660087 del 23-12-2022, successivamente modificato con il decreto n. 185145 del 30-3-2023, con il decreto n. 525680 del 27-9-2023 e con il decreto n. 690602 del 15-12-2023.
Gli allevamenti di piccola dimensione (inferiore a 20 Uba, calcolati prendendo in considerazione la consistenza media di stalla dell’anno precedente) possono accedere anche non aderendo al Sqnba, qualora la Regione o la Provincia autonoma accordi tale deroga, rispettando solo l’impegno del pascolamento, controllato dall’amministrazione territoriale competente.
L’adesione al Sqnba non è obbligatoria per gli allevamenti bovini biologici che rispettano un disciplinare produttivo oggetto di controllo da parte degli organismi di certificazione.
Tratto dall’articolo pubblicato su Stalle da Latte n. 6/2024
Requisiti e regole per la certificazione Sqnba
di E. Comegna