Più aiuti agli allevamenti della montagna

Per il 2019 è stato previsto uno specifico plafond di 25 milioni di euro a favore della zootecnia estensiva delle aree di montagna e dei Comuni in aree svantaggiate colpiti dal terremoto del 2016 e 2017.

Il regime di aiuto era stato concepito con la legge di bilancio per il 2018, con uno stanziamento di 10 milioni di euro da spendere per il 2018 e il 2019 e attuato grazie al decreto ministeriale n. 1317 del 1° marzo scorso.
L’intervento del Governo ha ora incrementato la dotazione per il 2019 e ciò si tradurrà in un aumento dei contributi a favore degli allevatori con attività localizzate nelle aree indicate e cioè l’intero territorio di montagna a livello nazionale e le zone svantaggiate, ma in questo caso solo limitatamente ai Comuni terremotati.

Il regime di aiuto funziona con le regole del de minimis agricolo, il cui limite è pari a 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari. Come avvenuto per il 2018, l’attuazione pratica dell’intervento avverrà a seguito della pubblicazione di una circolare Agea che conterrà tutte le indicazioni per la presentazione della domande e specificherà in modo dettagliato i requisiti e le condizioni per l’ammissione ai contributi. Agea potrà delegare per la raccolta delle domande gli organismi pagatori regionali.

Così come stabilito nel decreto in vigore, gli agricoltori richiedenti devono possedere prati permanenti ammissibili ubicati in zone montane. I prati permanenti ricadenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 sono ammissibili all’aiuto anche se situati in zone svantaggiate.

Il richiedente inoltre deve avere un allevamento di bovini, caprini, ovini ed equini, come riportato dalla Banca dati nazionale e detenere titoli Pac il cui valore medio unitario nel 2015 fosse inferiore al valore di riferimento nazionale (circa 220 euro/ettaro).

Infine, le superfici agricole oggetto dell’aiuto devono risultare a disposizione dell’azienda richiedente alla data della presentazione della domanda di aiuto, essere mantenute in uno stato idoneo al pascolo e, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione, il carico di bestiame annuo deve essere compreso tra 0,1 e 6 UBA.

 

Tratto dall’articolo pubblicato sul Supplemento Stalle da latte a L’Informatore Agrario n. 42/2018, pag. 5
Aumentano gli aiuti per gli allevamenti di montagna
L’articolo completo sarà disponibile anche su Rivista Digitale a partire dal 21/11/2018