Con circolare del 1° giugno Agea ha reso noto il contenuto del decreto ministeriale n. 278458 del 30 maggio 2023, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dispone le modalità di attuazione del regolamento Ue per compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell’insorgere di 294 focolai di influenza aviaria.
L’importo totale dell’aiuto, cofinanziato al 50% tra Ue e Italia, ammonta a 54.459.144 euro ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento.
Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:
- imprese produttrici di uova da cova;
- imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
- imprese di allevamento di pollastre, di ovaiole e di pollame da carne delle specie previste
e svezzatori; - allevamenti da riproduzione;
- centri d’imballaggio di uova (se aziende di produzione primaria);
- mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria).
Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delleaAziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Le domande, recanti l’indicazione di tutti gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione n. 2023/834 del 18 aprile 2023 e dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla residenza/sede legale della persona fisica o giuridica titolare della stessa impresa, entro il 30 giugno 2023, con modalità
stabilite da ciascun Organismo pagatore.