Dopo le polemiche dei giorni scorsi in merito a una presunta liberalizzazione dell’imbottigliamento fuori zona per i vini doc e docg contenuta nel decreto semplificazione, il Mipaaf ha emesso un comunicato in cui chiarisce i termini della questione.
«Nessun cedimento alla tutela della qualità del vino italiano e nessun via libera indiscriminato all’imbottigliamento fuori zona» scrive il Ministero.
Con la modifica introdotta al Testo unico del vino, precisa il Mipaaf, «nessun via libera indiscriminato è stato concesso all’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione. Lo comunica l’Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) con riferimento ad alcune interpretazioni giornalistiche relative a norme sull’imbottigliamento dei vini a do/igt recate dal dl Semplificazione».
Nella nota si chiarisce che «La norma contenuta all’ art. 43, comma 4, lett. d), del dl 16 luglio 2020, n. 76 (Semplificazione), che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede, “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni:
- che vi sia una calamità/emergenza/forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente”;
- che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.
Si tratta di due condizioni verificatesi durante il periodo di lock down e che, per una gestione futura di emergenza, che nessuno si augura debba essere vissuta di nuovo, necessitano di una previsione normativa».
«Il principio della deroga, peraltro – continua la nota del Mipaaf – è già contenuto nell’art. 38 della predetta legge 238/16 “Testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “8. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero”».
«Con l’introduzione della specificazione che le deroghe possono riguardare anche l’imbottigliamento, la legislazione nazionale si premunisce di uno strumento emergenziale, specie in caso di futuri lock down che, si ribadisce, ci si augura mai debba essere applicato. In ogni caso, nell’infausta previsione che la norma sia necessaria, il Ministero dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni suddette, consentendo eccezionalmente la procedura in deroga soggetta a verifica e ad autorizzazione ministeriale.
Infine l’Icqrf comunica che la norma sarà, come di consueto accade, oggetto di specifica, imminente circolare da parte del Ministero: nessun “libera tutti” o “smantellamento del sistema delle doc”, quindi, ma il prudente premunirsi per future emergenze».