Il Mipaaf sta lavorando al provvedimento che definisce le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro pari o inferiore a 40 tonnellate per la produzione di vini generici, in deroga a quanto disposto dal Testo unico sulla vite e il vino.
Tale provvedimento, ancora al suo stato embrionale, renderà operativa la diminuzione della resa massima di uva ad ettaro nelle unità iscritte a schedario e diverse da quelle rivendicate per produrre vini a dop e a igp, così come imposto dall’art. 8, comma 10-bis della legge 238/2016 (modificato dal decreto Rilancio nel maggio 2020). La diminuzione della resa si inserisce nella logica di rilanciare il settore agroalimentare tenendo conto del calo dei consumi.
Il Testo unico del vino fissa la resa massima a 500 quintali. Il decreto Rilancio la riduce a 300, affidando al Mipaaf la possibilità di identificare una lista di aree vocate alle quali si applica la deroga per portare la resa massima fino a 400 quintali per ettaro.
La bozza di decreto che è in via di discussione stabilisce quanto segue:
- Le aree vitate dove è ammessa la deroga sono individuate a livello di comune ed elencate in un apposito allegato al decreto in via di predisposizione;
- Per l’individuazione delle rese medie comunali superiori alla soglia massima di 300 quintali per ettaro, sono state prese in considerazione le dichiarazioni di vendemmia presentate negli ultimi 5 anni, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa;
- L’allegato contenente l’elenco dei comuni dove si applica la deroga è aggiornato con cadenza quinquennale dal Ministero a seguito delle richieste delle regioni e delle province autonome;
- Il mancato rispetto delle rese massime per i vini generici stabilito nel decreto Rilancio e precisato, per quanto riguarda le deroghe, nel provvedimento ministeriale, comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella legge 238/2016;
- Il decreto ministeriale in via di emanazione entra in applicazione a partire dalla campagna vitivinicola 2021-2022.
Filippo De Grazia