Il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea ha accolto il ricorso della Cambodia Rice Federation annullando il regolamento che istituisce misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar.
Le ragioni di tale provvedimento risiedono nei seguenti punti:
- negli errori commessi dalla Commissione nella valutazione della nozione di «produttori dell’Unione europea» e di «prodotti simili o direttamente concorrenti» (che avrebbero dovuto contemplare anche i trasformatori di risone di importazione e potuto comprendere anche i risicoltori, come dall’Italia sostenuto);
- nella violazione da parte della Commissione del diritto di difesa dei cambogiani non mettendo a loro disposizione alcuni dati considerati essenziali per l’adozione della salvaguardia.
Il presidente dell’Ente Nazionale Risi Paolo Carrà ha dichiarato che «Dalla lettura della sentenza si evincono l’esistenza di tutte le condizioni di mercato e la correttezza di tutte le informazioni fornite nel dossier di richiesta di salvaguardia da parte dell’Italia, nonché il mancato rispetto di alcune fondamentali azioni da parte della Commissione che hanno inficiato il buon esito dell’azione intrapresa dalla filiera».
«Emerge quindi, ancora una volta, la necessità di modificare i meccanismi di salvaguardia propri del Regolamento UE n. 978/2012 considerati troppo generici e lacunosi e che lasciano la produzione europea senza una effettiva rete di sicurezza».
Il riso Indica prodotto in Cambogia e Myanmar – rileva la Coldiretti – arriva sul mercato Ue in volumi e livelli di prezzo tali da determinare serie difficoltà agli operatori europei del settore. Oltre a fare concorrenza sleale ai produttori italiani, sulla Birmania (Ex Myanmar) pesa peraltro – ricorda la Coldiretti – l’accusa di violazione dei diritti umani ed addirittura di genocidio intenzionale peri i crimini commessi contro la minoranza musulmana dei Rohingya.