«Granaio Italia», lo strumento telematico per registrare le movimentazioni dei cereali sul territorio nazionale, entra nella fase applicativa. Un decreto del Mipaaf ha infatti stabilito le procedure da seguire per gli operatori interessati, ovvero agricoltori, cooperative, consorzi, stoccatori, imprese della prima trasformazione, commercianti e importatori, che sono tenuti a registrare i quantitativi di cereali e farine oggetto di carico e di scarico. Le imprese di prima trasformazione hanno però esclusivamente l’obbligo di registrare le operazioni di carico e quindi non sono tenute a denunciare le movimentazioni in uscita di sfarinati.
Le modalità pratiche per eseguire le registrazioni telematiche saranno indicate in appositi documenti pubblicati sul portale del Ministero delle politiche agricole e del Sian. Sono interessati i prodotti di origine nazionale e quelli importati dall’Unione europea e dal resto del mondo. In tutti i casi la registrazione deve essere eseguita entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello in cui l’operazione è avvenuta. Pertanto, la cadenza è trimestrale.
Sono esclusi dall’obbligo coloro che detengono, acquistano, vendono o cedono un quantitativo del singolo prodotto inferiore a 30 tonnellate per anno solare. Inoltre non sono tenuti agli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni gli operatori che utilizzano i cereali e gli sfarinati per il reimpiego aziendale, ad esempio per uso zootecnico.
«Granaio Italia» sarà applicato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023. In questa fase quindi non saranno applicate sanzioni a carico degli operatori che commettono inadempienze.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 20/2022
«Granaio Italia» alla fase operativa
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