Con decreto n. 43350 del 30 gennaio 2025, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e a oggi disponibile solo sul sito del Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato modificato il precedente decreto n. 507566 del 1° ottobre 2024 che norma Granaio Italia apportando integrazioni e varianti che correggono e chiariscono le modalità con le quali eseguire le registrazioni telematiche delle movimentazioni di prodotti cerealicoli.
Campo di applicazione
Sono soggetti alla registrazione nove diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola) acquistati o venduti nel territorio nazionale da un operatore della filiera.
Le tempistiche delle registrazioni
Gli operatori interessati devono effettuare le registrazioni di prodotti di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Esenzioni
Non sono tenute all’obbligo della registrazione le aziende che esercitano in via prevalente l’attività di allevamento e quelle che producono mangimi. L’obbligo non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tal caso la registrazione deve essere effettuata dai soggetti che gestiscono tali strutture.
Sanzioni
Al fine di evitare di incorrere in infrazioni e nelle relative ammende, è necessario che le prime registrazioni vadano eseguite entro il 20 ottobre prossimo e si riferiscano al trimestre comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre 2025.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell’inadempienza constatata.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 13/2025
Dal 1° luglio Granaio Italia diventa obbligatorio
di G. Menna
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