In questo momento di semine autunnali gli agricoltori devono prestare attenzione alle scelte colturali per rispettare gli obblighi previsti nella norma di condizionalità rafforzata sulla rotazione o diversificazione (BCAA7) ed eventualmente per accedere alla pratica ecologica dell’avvicendamento (impegno dell’Ecoschema 4).
Poiché la materia è di per sé complessa ed è stata oggetto di importanti modifiche e integrazioni nel corso del 2024, il Masaf e Agea hanno ritenuto di intervenire a più riprese nelle ultime settimane, per fornire dei chiarimenti e risolvere alcuni dubbi interpretativi.
Chiarimenti su Ecoschema 4
Come è ormai ben noto per l’Ecoschema 4, la regola base è l’inserimento sulla medesima superficie di almeno una coltura miglioratrice (ad esempio, una leguminosa) o una da rinnovo (da scegliere nell’elenco recentemente ampliato che comprende oltre 50 tipologie di coltivazioni).
Tale impegno è considerato assolto anche utilizzando una coltura secondaria che copre una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali e resti in campo per almeno 90 giorni.
Agea precisa che, terminato il biennio di impegno, l’agricoltore può iniziare o meno uno nuovo, in base alle scelte aziendali più confacenti.
Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, Agea individua diverse situazioni che possono verificarsi.
Ad esempio, in caso un agricoltore nel 2023 abbia commesso un’infrazione di grado basso che, in base alle vigenti regole, è stata sospesa, è tenuto nel 2024 a aderire nuovamente all’Eco-schema 4 e, qualora ripeta la violazione, si applica la sanzione per il 2024 e si recupera quella dell’anno precedente.
Se un agricoltore ha rispettato l’Eco-schema 4 nel 2023 e ha commesso un’infrazione di qualsiasi tipo nel 2024, anche di bassa intensità, è tenuto a pagare la relativa sanzione e, inoltre, è sottoposto al recupero di quanto pagato nel 2023.
Chiarimenti su BCAA7
Dal 2024 gli agricoltori hanno due possibilità per rispettare l’obbligo previsto nella norma di condizionalità BCAA7 (rotazione e difersificazione).
Possono prevedere un cambio di coltura, a livello di parcella agricola, inteso come modifica del genere botanico, utilizzando anche una coltivazione secondaria che permanga sul terreno almeno 90 giorni.
In alternativa è possibile ricorrere alla diversificazione che prevede l’obbligo di avere almeno due colture diverse sui seminativi nel caso di aziende di dimensioni comprese tra 10 e 30 ettari.
L’obbligo sale ad almeno 3 colture quando i terreni a seminativo superano la soglia di 30 ettari.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 39/2024
Agea chiarisce Ecoschema 4 e BCAA7
di E. Comegna
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