Semplificazioni per le energie rinnovabili

Il 12 dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 190/2024 che disciplina i regimi amministrativi e le procedure per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Alla base della nuova normativa vi è l’intenzione di adottare misure di semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili e il loro utilizzo, in vista del raggiungimento degli obiettivi nazionali sanciti nell’ambito del Pnrr.

Con queste disposizioni i regimi amministrativi per la costruzione e per l’esercizio dei nuovi impianti e per la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale o parziale di quelli già in attività si riducono a tre tipologie:

  • l’attività libera applicata sui piccoli impianti che soddisfano determinati condizioni. In questi casi non è prevista l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;
  • la Procedura abilitativa semplificata (Pas) che si applica agli impianti di grande dimensione e a quelli piccoli che non rientrano nelle caratteristiche fissate per l’attività libera;
  • gli interventi in regime di autorizzazione unica di competenza delle Regioni e delle Province autonome o statale, quando gli impianti hanno caratteristiche e dimensioni tali da non rientrare nelle prime due tipologie.

Oltre alla revisione dei regimi amministrativi per l’autorizzazione, il decreto legislativo interviene sulla razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili, in modo da massimizzare la diffusione di tali impianti e incrementare così la produzione di energia.
È previsto l’intervento delle Regioni e degli Enti locali che hanno la responsabilità di adeguarsi ai nuovi principi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e cioè dal 30 dicembre 2024.

Tipologie di impianti ammessi all’attività libera

L’allegato A del decreto legislativo riporta l’elenco dei progetti la cui autorizzazione è soggetta all’attività libera, distinguendo tra interventi di nuova realizzazione e operazioni su impianti esistenti.
L’elenco è piuttosto lungo. Tra quelli di più comune interesse per le imprese agricole si menzionano i seguenti:

  • impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti e sulle relative pertinenze;
  • impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW, che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;
  • impianti alimentati da biomasse con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo.