Dallo scorso 13 agosto è entrato in vigore il decreto 19 giugno 2024 recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio» (decreto FER 2).
l’Italia finanzierà, entro il 31 dicembre 2028, la produzione di 4.590 MW di nuova capacità di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 35,5 miliardi di euro e sarà finanziata mediante un prelievo dalle bollette elettriche dei consumatori finali. le agevolazioni assumono la forma di tariffe incentivanti riconosciute ai beneficiari nel corso del periodo compreso tra il 2024 e il 2028
Per il biogas e le biomasse è disponibile un contingente totale di 150 MW. Per il solare termodinamico il contingente è pari a 5 MW in caso di piccola taglia e 75 MW per quelli medi e grandi.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con altri regimi di aiuto e in particolare con i contributi in conto capitale, alla condizione che non si superi l’aliquota del 40% del costo di investimento. Nell’Allegato 1 è specificato che, in caso di contributi la tariffa incentivante subirà una riduzione significativa: fino al 12% per biogas e biomasse e fino al 26% per gli altri impianti.
All’inizio dello scorso mese di agosto, il Governo ha predisposto la propria proposta di decreto legislativo recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Regimi amministrativi semplificati
La riforma prevede la semplificazione, razionalizzazione a armonizzazione delle regole nazionali riguardanti i procedimenti di autorizzazione degli impianti per le rinnovabili. L’obiettivo della semplificazione è perseguito con la riduzione da 4 a 3 del numero dei regimi amministrativi di autorizzazione:
- attività libera, descritta in allegato «A» della bozza di decreto legislativo. Qui non è richiesta l’acquisizione di permessi. Gli impianti solari fotovoltaici integrati sulle coperture delle strutture e gli impianti agrivoltaici con potenza inferiore a 10 MW rientrano in questa tipologia;
- Procedura abilitativa semplificata (Pas), descritta in allegato «B». Vi rientrano per esempio quelli per la produzione di energia elettrica alimentata da biomasse di potenza inferiore a 200 kW;
- autorizzazione unica, descritta in allegato «C». Il richiedente trasmette la propria richiesta alla Regione e alla Provincia delegate o al Ministero, in base alla caratteristica dell’impianto, ad esempio un impianto a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora, è soggetto all’autorizzazione regionale.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 30/2024
In arrivo oltre 35 miliardi per le rinnovabili
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