È stato approvato il 29 luglio in Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, e di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
Con il decreto approvato vengono infatti recepite nell’ordinamento italiano le norme finalizzate a disciplinare le relazioni commerciali e contrastare le pratiche commerciali sleali negli scambi tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, comprese quelle imposte unilateralmente da un contraente alla controparte.
Obiettivo del provvedimento è quello di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente, nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare e sostenere la trasparenza nei rapporti commerciali a cui venditori e acquirenti di prodotti agroalimentari dovranno attenersi prima, durante e dopo la relazione.
In particolare la direttiva introduce il livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea e comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della formalizzazione dell’accordo di fornitura.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) viene, inoltre, designato autorità nazionale di contrasto, deputata a vigilare l’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali, i divieti stabiliti dalla direttiva e le relative sanzioni.
L’Icqrf sarà chiamato a collaborare con le autorità di contrasto degli Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.