Tra Associazione bancaria italiana e organizzazioni imprenditoriali, ivi comprese le rappresentanze del mondo agricolo, è stato sottoscritto un accordo sul credito, la cui entrata in vigore è prevista dal prossimo 1° gennaio, che estende fino a tutto il 2020 la sospensione e l’allungamento dei finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese (Pmi).
Il congelamento del prestito è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine e riguarda, nello specifico, il pagamento della quota capitale. Il bollettino che l’impresa si vedrà recapitare alla scadenza della rata, se ha chiesto e ottenuto la sospensione, prevederà, quindi, unicamente il rimborso della quota interessi, ma per un periodo massimo di dodici mesi. Trascorso un anno l’azienda sarà tenuta a rientrare anche delle rate sospese in conto capitale.
A fronte di tale concessione le banche potranno aumentare il tasso di interesse a carico dell’impresa debitrice, ma solo nei limiti degli eventuali maggiori oneri sostenuti per l’espletamento dell’operazione di rinvio del prestito.
In ogni caso – prevede ancora l’accordo – il nuovo tasso di interesse non potrà superare quello previsto dal contratto originario di oltre 60 punti base.
Per quanto riguarda, invece, le operazioni di allungamento del prestito, il testo dell’accordo prevede un’estensione temporale del finanziamento bancario fino al 100% della durata residua. Tale operazione, in particolare, dovrà determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in “misura apprezzabile” rispetto a quella originaria, spalmata ovviamente su più anni.
L’accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 e a 120 giorni.
La banca è tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste. Al momento della presentazione della domanda, l’impresa richiedente non dovrà avere posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come sofferenze o prestiti deteriorati. In particolare non dovrà avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
L’altro vincolo per accedere alla moratoria è che l’impresa non abbia già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nei 24 mesi precedenti alla richiesta.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 42/2018 a pag. 12
Accordo sul credito, sospese le rate dei prestiti
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