In questo articolo cercheremo di fornire alcune informazioni utili sulle principali sanzioni richieste agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (agrofarmaci) che commettono degli errori, violando la legge. Al fine di adoperare le giuste cautele, gli utilizzatori sono quindi tenuti a conoscere e rispettare una serie di prescrizioni che riguardano le fasi di acquisto, stoccaggio, impiego e registrazione degli agrofarmaci, nonché gli obblighi in materia di controllo delle attrezzature e di consultazione delle schede di sicurezza. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa.
Le sanzioni amministrative sono ammende pecuniarie che ricadono (talvolta pesantemente) sul portafoglio dell’azienda agricola che non ottempera a taluni obblighi formalizzati dalla norma.
Possesso del «patentino»
In primis, è importante che l’agricoltore possieda regolare certificato di abilitazione all’acquisto e all’uso di prodotti fitosanitari (ex patentino); in caso contrario, qualsiasi acquisizione è punita con una sanzione da 5.000 a 20.000 euro (decreto legislativo 150/2012).
Prodotti non autorizzati o contraffatti
L’utilizzo dei prodotti non autorizzati al commercio (ai sensi del regolamento CE 1107/2009) rende gli utilizzatori passibili al pagamento di una sanzione che oscilla da 15.000 a 150.000 euro (decreto legislativo 69/2014) e alla revoca dell’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti. La medesima sanzione è applicata all’acquisto incauto di prodotti muniti di permesso al commercio, la cui composizione chimica è però diversa da quella autorizzata dall’autorità competente. È il caso dei prodotti contraffatti, rispetto ai quali vige l’obbligo di tutelarsi.
Non rispetto dell’etichetta
Parimenti, gli agricoltori che non rispettano le prescrizioni dell’etichetta presente in ogni prodotto fitosanitario sono soggetti a sanzione amministrativa che può variare da 35.000 a 100.000 euro, con la revoca dell’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti. L’obiettivo della normativa comunitaria è salvaguardare la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, motivo che ha spinto le istituzioni europee a stabilire delle punizioni comuni (talvolta rigide) in grado di incentivare l’utilizzo responsabile e senza pericoli dei fitofarmaci.
Salvaguardia ambientale
Pur garantendo la priorità della tutela della salute umana, la legge prevede sanzioni da 5.000 a 20.000 euro nei confronti «dell’utilizzatore che non osserva le misure stabilite a salvaguardia dell’ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile » e di altre aree specifiche (decreto legislativo 150/2012, art. 24). Le misure descritte sono applicate solo se il caso non costituisce reato, viceversa se interviene un comportamento doloso e colposo l’azione entra a far parte degli illeciti penali, assumendo differenti connotati giuridici.
Schede di sicurezza
Particolare attenzione deve essere infine posta alle schede di sicurezza (SDS) che devono seguire ciascun prodotto fitosanitario. La normativa impone all’utilizzatore di comunicare al proprio fornitore la mancata consegna della scheda aggiornata (in formato cartaceo o elettronico), nonché l’obbligo di segnalare al distributore eventuali informazioni dubbie o inadeguate, contenute nella stessa. L’assenza di segnalazione da parte dell’agricoltore è punita con una sanzione che varia da 3.000 a 18.000 euro (decreto legislativo 133/2009, art. 10). Questa violazione rientra nel disegno stabilito dal regolamento CE 1907 del 2006, identificato con l’acronimo Reach (Registration, evaluation and authorisation of chemicals), rivolto principalmente ai fabbricanti e importatori di sostanze chimiche che sono chiamati a valutare costantemente i rischi per la salute umana e per l’ambiente dei prodotti commercializzati. È stato quindi introdotto il principio di precauzione in base al quale spetta al produttore fornire informazioni maggiormente dettagliate e complete sulle proprietà pericolose dei prodotti manipolati, sui rischi connessi all’esposizione e sulle conseguenti misure di sicurezza da applicare. In sintesi, l’agricoltore deve disporre (in formato cartaceo o elettronico) delle schede di sicurezza di ogni prodotto a magazzino, ne deve curare il costante aggiornamento mediante richiesta al proprio distributore che ha l’obbligo di fornirle d’ufficio durante i 12 mesi successivi all’acquisto e, su richiesta dell’agricoltore, durante i 10 anni successivi; l’agricoltore ha inoltre l’onere di fornire le schede di sicurezza aggiornate agli operatori che manipolano queste sostanze in azienda, i quali devono a loro volta essere in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’uso dei fitofarmaci (ex patentino).
Ilenia Cescon