Per i trasgressori in materia di agrofarmaci arriva il penale

Irroratrice a tunnel in vigneto

In questo articolo cercheremo di fornire alcune informazioni utili sulle principali sanzioni richieste agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (agrofarmaci) che commettono degli errori, violando la legge. Al fine di adoperare le giuste cautele, gli utilizzatori sono quindi tenuti a conoscere e rispettare una serie di prescrizioni che riguardano le fasi di acquisto, stoccaggio, impiego e registrazione degli agrofarmaci, nonché gli obblighi in materia di controllo delle attrezzature e di consultazione delle schede di sicurezza. Le sanzioni possono essere di natura penale. Le sanzioni penali prevedono la reclusione variabile a seconda del reato e/o ammenda pecuniaria e, in certi casi, la sospensione o la revoca dell’abilitazione all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari (ex patentino).

Utilizzo dei prodotti

La pena da scontare in carcere oscilla tra 3 e 12 mesi, equipollente a un’ammenda che può variare da 2.582 a 46.481 euro. È questa la sanzione prevista in ottemperanza alla legge n. 283 del 1962 (art. 6) applicata alle aziende che producono e distribuiscono «sostanze alimentari che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo» (legge 283/1962, articolo 5, lettera h).

Limiti massimi di residuo

Secondo quanto recita il Ministero della Salute, «i prodotti di origine vegetale non devono contenere, al momento della loro immissione in circolazione, residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari, superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge» (fonte www.salute.gov.it). Il livello di tossicità è stabilito dalle istituzioni comunitarie che hanno facoltà di fissare i limiti di tolleranza di ciascun prodotto fitosanitario e coadiuvante, anche a seguito della valutazione scientifica svolta dall’Efsa (European food safety authority). I limiti imposti sono comuni a tutti i Paesi dell’Unione europea che hanno l’obbligo di rispettare le medesime regole armonizzate. Il dettaglio degli LMR sono riportati sulle etichette autorizzate e sono espressi in milligrammi di sostanza attiva massima consentita per ogni chilogrammo di prodotto vegetale (come specificato dal regolamento CE 396/2005 e successive modifiche). La norma impone quindi un approccio vigile da parte di tutti gli utilizzatori che devono costantemente monitorare i prodotti acquistati in precedenza e conservati in deposito, al fine di verificare l’eventuale ritiro dal commercio o le variazioni delle indicazioni elencate in etichetta e descritte anche nella scheda di sicurezza (come le avversità controllate e le dosi di impiego).

Prodotti revocati

Per i prodotti revocati è comunque previsto un «periodo di tolleranza» entro il quale possono essere utilizzati in deroga (come conseguenza di quanto previsto dal decreto legislativo 69/2014, art. 5) che varia in base alla tipologia di prodotto. Parallelamente, il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan) obbliga (dal 2014) i distributori dei prodotti fitosanitari «a informare l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata e il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato».

Nuove etichette (CLP) e schede di sicurezza (SDS)

Questa è senza dubbio una situazione che si presenta con minore frequenza rispetto al cambio delle avvertenze e delle istruzioni d’uso degli agrofarmaci, specificate nell’etichetta e nella scheda di sicurezza di ogni singolo prodotto fitosanitario, che richiedono una specifica e costante attenzione. Il regolamento CE 1972/2008 Classifi cation labelling packaging (CLP), in piena applicazione da inizio giugno 2017, è intervenuto sulle modalità di etichettatura e di imballaggio dei fitofarmaci con l’obiettivo di armonizzare il sistema europeo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche con il sistema mondiale raccomandato dall’Onu: il Global harmonised system (GHS). Rispetto alle precedenti, le nuove etichette e schede di sicurezza presentano diverse terminologie, pittogrammi e criteri di classificazione, nonché altre avvertenze, differenti consigli di prudenza, disposizioni, informazioni tossicologiche, chimico fi siche ed ecologiche. Il Ministero della salute consente comunque una deroga all’utilizzo dei prodotti fitosanitari acquistati in data precedente al 1° giugno 2017, anche se etichettati e imballati in difformità al CLP, purché realizzati prima del 31 maggio 2015, a condizione che l’utilizzatore sia entrato in possesso della nuova scheda di sicurezza conforme al nuovo regolamento. Ergo, l’agricoltore deve essere a conoscenza delle nuove indicazioni che sono state fornite relativamente ai vecchi prodotti. Come conseguenza immediata di tali cambiamenti, l’utilizzatore è chiamato a disporre delle informazioni aggiornate per l’utilizzo in sicurezza di ogni singolo prodotto ed è tenuto a munirsi costantemente delle nuove etichette e delle schede di sicurezza aggiornate (in formato cartaceo o elettronico). In questo contesto sanzionatorio può quindi capitare che l’agricoltore non debba seguire ciò che è stampato in etichetta, ma viceversa debba informarsi in autonomia sulle nuove regole, con il supporto del rivenditore di fiducia.

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

È previsto l’arresto fi no a 1 mese (ovvero un’ammenda che oscilla da 219 a 657 euro) per gli agricoltori che utilizzano in modo inappropriato o addirittura non fanno uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). La pena si aggrava qualora il datore di lavoro eviti di fornire ai propri dipendenti gli idonei dispositivi, fattispecie di reato che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.644 a 6.576 euro, sanzione applicata anche ai dipendenti (con un lieve sgravio pecuniario) che non adempiono a questo onere stabilito dalla norma.

Segnaletica di sicurezza e luoghi di lavoro

Qualora invece l’apposita segnaletica di sicurezza (ad esempio, cartelli di pericolo e numeri di emergenza) non fosse stata propriamente apposta, l’agricoltore è passibile di arresto da 3 a 6 mesi (ovvero al pagamento di un’ammenda che può variare da 2.740 a 7.014 euro), come indicato nel Pan e negli Allegati XXIV-XXXII del decreto legislativo 81/2008. Parimenti, se nel luogo di lavoro si presentano delle difformità di struttura (si veda l’allegato IV del decreto legislativo 81/2008), questo può pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori ed è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi (ovvero con il pagamento di un’ammenda che varia da 1.096 a 5.260 euro).

Documento di valutazione dei rischi

A completamento di questa carrellata di sanzioni penali, è doveroso ricordare il rischio di arresto da 3 a 6 mesi (ovvero il versamento di un’ammenda da 2.740 a 7.014 euro) che scatta nel momento in cui l’imprenditore agricolo non determina preliminarmente la presenza di agenti chimici pericolosi attraverso l’elaborazione dell’apposito documento di valutazione dei rischi (DVR – decreto legislativo 81/2008, art. 28).

Prodotti contraffatti

Infine, ricordiamo che l’acquisto di prodotti contraffatti ricade nella fattispecie di reato punita dall’articolo 648-ter del Codice penale che condanna l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con la reclusione da 4 a 12 anni.

Ilenia Cescon