Con il decreto Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) n. 110851 dell’11 marzo 2025, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si è proceduto a introdurre delle modifiche al funzionamento dell’intervento relativo alla riduzione dell’utilizzo del farmaco veterinario (livello 1 dell’eco-schema 1) e all’intervento del benessere animale certificato con pascolamento (livello 2 dell’eco-schema 1).
Farmaco resistenza
Per quanto riguarda la riduzione dell’antimicrobico resistenza è stato modificato il periodo di osservazione considerato per accertare la presenza delle condizioni di accesso al sostegno pubblico. Come noto, i contributi sono riconosciuti agli allevatori che hanno valori di consumo giornaliero uguale o inferiore alla soglia nazionale definita per ciascuna specie e per orientamento produttivo e agli allevatori i cui consumi sono superiori al valore soglia, ma li riducono del 10% rispetto all’anno 2022.
Per il corrente anno, il periodo di osservazione inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre successivo. Pertanto si considerano solo nove mesi, senza che tale operazione comporti la riduzione proporzionale del premio. A decorrere dall’anno di domanda 2026, il periodo di osservazione inizia il 1° ottobre dell’anno precedente e termina il successivo 30 settembre. È prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni che si applica alle aziende zootecniche che avviano o cessano l’attività produttiva successivamente al periodo di inizio o prima della fine del periodo di osservazione.
Benessere animale
In riferimento al Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA) con pascolamento, dall’anno di domanda 2025, è necessario che l’allevatore rispetti i disciplinari di produzione individuati dal Masaf e richieda la certificazione di conformità a un organismo terzo di controllo. La novità introdotta nell’ultimo decreto Masaf è l’aumento a 20 UBA della soglia che identifica i piccoli allevamenti in deroga. Questi ultimi accedono ai contributi del livello 2 dell’eco-schema senza la necessità di aderire al SQNBA e con il solo rispetto dell’impegno del pascolamento. Tale pratica deve essere realizzata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, rispettando una densità di bestiame al pascolo non superiore a 2 UBA per ettaro e per anno nelle zone vulnerabili ai nitrati, che sale a 4 UBA nelle aree ordinarie.
Tratto dall’articolo in via di pubblicazione su L’Informatore Agrario n. 13/2025
di E. Comegna
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