Dal 1° gennaio 2025, con l’entrata in vigore del regolamento UE 2429/2023, è scattato l’obbligo dell’indicazione d’origine (luogo di coltivazione) per la frutta secca sgusciata, dalle nocciole alle mandorle, dalle noci ai pistacchi ai pinoli, che va a completare la norma già esistente per la frutta secca in guscio.
Cosa prevede la nuova normativa
La nuova normativa prevede l’obbligo di etichettatura dell’origine per la frutta secca sgusciata, ma anche per quella essiccata (come fichi secchi), per i prodotti di IV gamma e per i funghi non coltivati (dai porcini ai finferli, fino ai tartufi), zafferano e capperi.
Le informazioni relative all’origine devono essere chiaramente visibili sull’imballaggio e/o sull’etichetta e l’indicazione del Paese d’origine deve risaltare maggiormente rispetto all’indicazione del Paese in cui è avvenuto l’imballaggio.
Ancora anonima la provenienza per alcuni prodotti
Resta invece anonima l’indicazione della provenienza della frutta secca usata nella preparazione dei dolci come, ad esempio, le creme di nocciole, i biscotti, il cioccolato, i gelati, muesli, ecc.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 07/2025
Origine obbligatoria per la frutta secca sgusciata
di L.Bazzana
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