Regole per la certificazione al Sistema di qualità nazionale (Sqnba)

Dal 2025 gli allevatori italiani di bovini da latte che intendono aderire alla pratica ecologica del benessere animale, con certificazione nell’ambito del Sistema di qualità nazionale (Sqnba) e con impegno di pascolamento (Ecoschema 1, livello 2), sono tenuti a rispettare il disciplinare di produzione recentemente pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (decreto 23-10-2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre scorso).

Questo provvedimento approva i requisiti di certificazione relativi a 5 tipologie di allevamento, tra i quali quello relativo ai bovini da latte in stalla di dimensione superiore a 50 capi nelle aree di pianura e collina e a 90 capi per le aziende con strutture ricadenti in zone di montagna..

Elementi dell’ecoschema 1, livello 2

L’intervento è riservato agli allevamenti bovini (da carne, da latte e a duplice attitudine e agli allevamenti suini allo stato brado) che aderiscono al Sqnba ed eseguono il pascolamento, il cui controllo è attestato dagli organismi di certificazione. L’accesso all’intervento è possibile per ciascuna delle categorie previste in ambito Classyfarm (ad esempio, le sole vacche in asciutta o le sole manze), anche attraverso un numero di animali inferiore rispetto a quelli detenuti in stalla.

L’impegno del pascolamento si considera assolto quando sono soddisfatti i criteri di seguito indicati:

  • l’operazione è svolta in uno o più turni annuali;
  • la durata complessiva del pascolamento deve essere pari ad almeno 60 giorni;
  • il carico minimo di bestiame al pascolo deve superare la soglia di 0,2 Uba/ha/anno, fatta eccezione per i pascoli situati a elevate altitudini rispetto al livello del mare, oppure con pendenza superiore al 30%. In questi casi la soglia minima scende a 0,1 Uba/ha/anno;
  • il carico massimo del bestiame al pascolo non deve risultare superiore a 2 Uba/ha/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e a 4 Uba/ha/anno negli altri casi;
  • in riferimento ai limiti di densità del bestiame al pascolo è necessario verificare l’esistenza di eventuali norme delle Regioni e delle Province autonome che possono stabilire parametri diversi da quelli fissati nei provvedimenti nazionali;
  • il pagamento è concesso con priorità al detentore dell’allevamento. In presenza di soccida il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvi diversi accordi tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame a un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è riconosciuto con priorità al detentore principale.

Le disposizioni nazionali per il funzionamento dell’Ecoschema relativo alla certificazione Sqnba con pascolamento sono contenute nel decreto n. 660087 del 23-12-2022, successivamente modificato con il decreto n. 185145 del 30-3-2023, con il decreto n. 525680 del 27-9-2023 e con il decreto n. 690602 del 15-12-2023.

Gli allevamenti di piccola dimensione (inferiore a 20 Uba, calcolati prendendo in considerazione la consistenza media di stalla dell’anno precedente) possono accedere anche non aderendo al Sqnba, qualora la Regione o la Provincia autonoma accordi tale deroga, rispettando solo l’impegno del pascolamento, controllato dall’amministrazione territoriale competente.
L’adesione al Sqnba non è obbligatoria per gli allevamenti bovini biologici che rispettano un disciplinare produttivo oggetto di controllo da parte degli organismi di certificazione.

 

Tratto dall’articolo pubblicato su Stalle da Latte  n. 6/2024
Requisiti e regole per la certificazione Sqnba
di E. Comegna