Dovrebbe essere ormai in arrivo il decreto destinato ad apportare rilevanti modifiche alla fiscalità in agricoltura, già previsto dalla legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023):
Colture fuori suolo
La normativa fiscale si allinea al Codice civile riconoscendo la natura agricola delle produzioni fuori suolo, per le quali viene ora prevista anche una tassazione su base catastale. Le produzioni rientreranno nel reddito agrario, se non eccedono il doppio della superficie agraria di riferimento, che sarà individuata con apposito provvedimento, per poi divenire reddito d’impresa per la parte che eccede, pur determinato forfettariamente in proporzione della quota eccedente. In via provvisoria, in attesa che vengano riviste le rendite catastali di riferimento per questi casi, il relativo reddito imponibile verrà intanto determinato sulla base della superficie dell’immobile sulla quale la produzione insiste.
Produzioni agricole a fini ambientali
La cessione di beni materiali e immateriali derivanti da produzioni agricole effettuate con metodi che migliorano le prestazioni ambientali (ad esempio crediti di carbonio), rientreranno nel reddito agrario nel limite corrispondente ai corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dalle attività agricole, registrati o soggetti a registrazione ai fini Iva, e in parte, per la parte eccedente, con il reddito imponibile determinato forfettariamente, sulla base del 25% dei corrispettivi, quando superati i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).
Reddito forfettario per aziende diverse da società semplici
Con le nuove disposizioni, anche le società agricole diverse dalle società semplici (Snc, Sas, Srl), che hanno optato per la determinazione catastale del reddito imponibile sulla base del reddito agrario, potranno applicare la determinazione forfettaria (di cui all’articolo 56-bis del Tuir) del reddito imponibile derivante dall’esercizio delle attività agricole connesse, non già ricomprese nel reddito agrario (individuate dall’articolo 2135 del Codice civile). In futuro il reddito imponibile verrà calcolato invece in modo forfettario, sulla base del 25% dei corrispettivi per le prestazioni di servizi e del 15% per le attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli prevalentemente propri. Per le coltivazioni di vegetali in più ripiani, il reddito imponibile è invece determinato sulla base del reddito agrario della superficie di produzione aumentato in rapporto ai ripiani eccedenti il secondo.
Rivalutazioni di terreni agricoli e quote societarie
Infine, la legge delega per la riforma fiscale, che prevedeva la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili o delle quote di partecipazione societarie con versamento dell’imposta sostitutiva, renderà questa misura definitiva (da diverso tempo la disposizione esiste, ma viene di volta in volta riproposta ogni anno).
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 38/2024
Tante modifiche alla fiscalità agricola
di D. Hoffer
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