Dopo anni di travaglio politico e un finale da psicodramma per il Governo austriaco il regolamento sul ripristino della natura diventa legge, con molti dubbi sulla sua applicabilità.
La legge per il ripristino della natura va oltre la conservazione dell’ambiente e dà all’UE un quadro normativo per il recupero degli habitat ritenuti in cattive condizioni, allineando i Ventisette agli impegni sottoscritti nel quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montréal, concordato alla conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità del 2022 (COP15). Attraverso piani nazionali appositi, gli Stati membri dovranno attuare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marittime dell’UE entro il 2030, con priorità alle aree Natura 2000.
Alla fine, nel regolamento, resta per il settore agricolo un «obbligo generale» a migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il raggiungimento sulla base di due indicatori a scelta tra tre (indice delle farfalle delle praterie, stock di carbonio organico nei suoli minerali coltivati, quota di terreni agricoli con elevata caratteristiche del paesaggio della diversità).
Per nessuno dei tre indicatori il regolamento dà un obiettivo specifico da raggiungere. Dedicare il 10% delle terre agricole UE a elementi di biodiversità, l’obiettivo della Strategia per la biodiversità 2030 (la «gemella» della Farm to Fork), già stato declassato a parametro nella proposta della Commissione, è stato cancellato dal regolamento finale.
L’uso di un altro indicatore, il recupero della fauna avicola propria delle zone agricole, è raccomandato con il consiglio agli Stati di dotarsi di obiettivi specifici. I metodi per monitorare i progressi dovranno essere decisi tramite un atto delegato della Commissione. Tutti questi obblighi sono per gli Stati, non per gli agricoltori. E qui sta il problema principale dell’applicabilità: le amministrazioni nazionali saranno capaci di dotarsi nei tempi stabiliti dei programmi e delle misure giuste?
Il regolamento specifica che la preparazione dei piani nazionali di ripristino della natura non deve comportare l’obbligo per gli Stati membri di riprogrammare eventuali finanziamenti nell’ambito della pac, o di altri programmi o strumenti di finanziamento dell’agricoltura 2021-2027.
Obiettivi specifici sono destinati al recupero delle torbiere e delle aree umide, ma il regolamento sottolinea che le misure per questo scopo devono restare volontarie per gli agricoltori.
Altri obiettivi numerici, generali, riguardano la piantumazione di almeno 3 miliardi di alberi e il recupero all’alveo naturale di 25.000 chilometri di fiumi a livello UE. Tutte le misure andrebbero sospese in caso di eventi imprevisti che mettono a rischio la sicurezza alimentare del continente.