A partire dall’8 dicembre, il settore vitivinicolo avrà l’obbligo di riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti. Nonostante molti aspetti legati ai nuovi adempimenti siano stati chiariti, il quadro normativo purtroppo dà ancora adito a dubbi interpretativi, tanto che dovrebbe a breve intervenire una circolare congiunta del Masaf e dell’Icqrf, volta a chiarire alcuni aspetti dell’applicazione delle nuove disposizioni a livello nazionale, in relazione, ad esempio, al registro telematico e ai documenti di accompagnamento.
I vini prodotti antecedentemente alla data del 8 dicembre possono continuare a essere immessi sul mercato senza le nuove indicazioni in etichetta fino ad esaurimento delle scorte. In pratica, dunque, i vini fermi, che normalmente terminano la fermentazione alcolica prima del 8 dicembre, saranno esonerati dall’obbligo fino alla prossima vendemmia, mentre non sarà così per i vini spumanti, frizzanti e liquorosi, in quanto a tale data normalmente non hanno ancora raggiunto tutti i requisiti connessi alla loro stessa definizione.
Per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale sulla confezione o su un’etichetta attaccata alla confezione, essa può essere limitata al valore energetico (calorie), che può essere espresso con il simbolo «E», per «energia». La dichiarazione nutrizionale completa (ovvero grassi – di cui acidi grassi saturi; carboidrati – di cui zuccheri; proteine; sale), invece, può essere fornita in forma elettronica. Per il contenuto energetico, il produttore può fare riferimento a dei valori generalmente stabiliti e accettati, senza dover effettuare specifiche analisi per ciascuna tipologia prodotta, o addirittura per ciascun lotto.
Anche l’elenco degli ingredienti può essere fornito in formato elettronico, ma – come nel caso della dichiarazione nutrizionale completa – sull’etichetta va riportato un collegamento a tali informazioni, tramite uno strumento che sia accessibile al pubblico (ad esempio QR code, chip, 2D code, ecc.).