La protezione della indicazione geografica protetta (igp) «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini individuali «aceto» e «balsamico».
Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue sottolineando che la tutela rinforzata garantita dalle norme Ue riguarda la denominazione nel suo complesso, poiché è questa che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri.
I termini non geografici della igp, ossia «aceto» e «balsamico», nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione.
Il contenzioso nasce dal ricorso di un’impresa tedesca che commercializzava prodotti utilizzando il termine «balsamico» contro la richiesta del Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena di ritirare la denominazione.
Starà ora al giudice tedesco risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.