Dopo un’attesa di circa quattro anni dall’emanazione della legge n. 141/2015 sull’agricoltura sociale, finalmente sul sito del Ministero delle politiche agricole è stato pubblicato il decreto n. 12550 del 21 dicembre 2018 che definisce i requisiti minimi e le modalità relative alle attività da svolgere.
Il decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, chiarisce che le aziende agricole in forma singola o associata e le cooperative sociali, il cui reddito da attività agricola sia superiore al 30% del totale, possono essere riconosciute come soggetti che erogano servizi di agricoltura sociale.
Le attività di agricoltura sociale sono considerate, per assimilazione a quelle agrituristiche, connesse all’attività agricola. Questo comporta che i lavoratori impiegati sono agricoli, che è rurale la destinazione d’uso degli edifici e che si applica il regime fiscale forfettario previsto per le attività connesse all’agricoltura.